I CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012 promuovono l’istruzione degli adulti. Costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo. I CPIA sono articolati in “reti territoriali di servizio” strutturate su tre livelli:
Livello A: unità amministrativa
Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello sono individuati dalle Regioni.
Livello B: unità didattica
Il CPIA, dal punto di vista organizzativo-didattico, si riferisce alle istituzioni scolastiche di secondo grado che erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (sedi operative) individuate dalle Regioni.
Il CPIA, in quanto unità amministrativa, stipula specifici accordi di rete (secondo l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999) con le suddette istituzioni scolastiche per definire
criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello
la costituzione e il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale
la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Livello C: unità formativa
Il CPIA può ampliare l’offerta formativa stipulando accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; si tratta di iniziative per potenziare le competenze di cittadinanza e quindi l’occupabilità della popolazione.
Riferimenti normativi:
DPR 263/2012
L. 107/2015
L. 92/2012